Riferimenti normativi

Tutta la legislazione di riferimento emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle gare d’appalto per i servizi di distribuzione del gas

1. Decreto ministeriale 19 gennaio 2011
Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale (GU n. 74, 31 marzo 2011)
Il decreto determina gli ambiti territoriali minimi per il territorio nazionale, con esclusione della Sardegna, oggetto di successivo provvedimento, e prevede disposizioni per l’affidamento del servizio con gare d’ambito a regime e nel primo periodo.
E’ previsto anche che gli Enti locali di due o più ambiti territoriali minimi confinanti possono decidere l’affidamento con gara unica
2. Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93
Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136) (GU n. 148, 28 giugno 2011)
L’articolo 24, valore di rimborso degli impianti di distribuzione, emenda l’articolo 14 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sul valore di rimborso a regime e prevede, nel primo periodo, il riconoscimento in tariffa dell’ammortamento della differenza fra il valore di rimborso degli impianti pagato dal gestore subentrante al gestore uscente e l’analogo valore calcolato secondo la regolazione tariffaria. Inoltre prevede che dal 29 giugno l’affidamento avvenga esclusivamente per gara d’ambito, facendo salvo il proseguimento di gare comunali che prima di tale data abbiano pubblicato documenti di gara contenenti sia la definizione dei criteri di valutazione dell’offerta sia il valore di rimborso al gestore uscente
3. Decreto ministeriale 21 aprile 2011
Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (GU n. 102, 4 maggio 2011)
Il decreto prevede una serie di obblighi a carico del distributore subentrante, in particolare l’assunzione del personale del distributore uscente addetto direttamente o indirettamente alla gestione degli impianti oggetto di gara, al fine di tutelare gli addetti del settore e di assicurare la continuità del servizio, con i medesimi livelli di sicurezza e qualità, dal momento del subentro del nuovo gestore.
Chiarimento: nell’articolo 2, comma 4, per “punti di riconsegna gestiti” si intendono “punti di riconsegna corrispondenti ai clienti finali attivi gestiti dall’impresa”.
4. Decreto ministeriale 18 ottobre 2011
Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale
(GU n. 252 del 28-10-2011 – Suppl. Ordinario n.225, come modificato dal Comunicato pubblicato in GU n. 303 del 30 dicembre 2011 e dal Comunicato pubblicato in GU n. 282 del 3 dicembre 2012)
5. Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226
Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (GU n. 22 del 27-1-2012 – Suppl. Ordinario n.20)
Il regolamento definisce gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all’ambito per l’emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, includenti i criteri di valutazione dell’offerta, a cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomali e gli oneri, una tantum e annuali, che il gestore deve riconoscere agli Enti locali.
6. Autorità per l’energia elettrica e il gas – Delibera 11 ottobre 2012 407/2012/R/GAS
Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
La delibera fa riferimento nelle formule a dati contenuti sul sito del Ministero dello sviluppo economico. Si tratta del numero massimo e minimo di pdr per ambito (nel sito indicati per semplicità come clienti) e al numero massimo e minimo dei Comuni per ambito. Al fine di facilitare gli utenti che possono avere difficoltà a trovare tali dati, di seguito si riportano i valori da utilizzare nella formula.
Valori dal sito MiSE da inserire nella formula della delibera 407/2012/R/Gas sugli oneri di gara
pdrmax = 1.311.604 (ambito Roma 1)
pdrmin = 17.802 (ambito Valle d’Aosta)
locmax = 147 (ambito Reggio di Calabria-Vibo Valentia)
locmin = 1 (ambito Palermo 1)
7. Autorità per l’energia elettrica e il gas – Delibera 13 dicembre 2012 532/2012/R/GAS
Disposizioni in materia di formati per la trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale
8. Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 – convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (GU n. 187 del 11 agosto-2012)
Misure urgenti per la crescita del Paese
L’articolo 37, Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico, nel primo comma modifica gli articoli 14 e 15 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 relativamente alla partecipazione alle gare di distribuzione gas, consentendo la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio anche a soggetti che appartengono a gruppi societari che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica. Inoltre chiarisce che sono fatti salvi gli ambiti determinati con i precedenti decreti e gli obblighi in materia di tutela dell’occupazione, che quindi non possono essere elemento di valutazione dell’offerta.
9. Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013
Approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività della distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
10. Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 – convertito con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (GU supplemento ordinario n. 63 del 20 agosto-2013)
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
L’articolo 4, Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti, nei commi 2, 4 e 5 rende vincolanti i termini del regolamento n.226 del 2011 per l’effettuazione delle gare di distribuzione del gas naturale, prevedendo anche penalizzazioni in caso di mancato rispetto di tali termini. Inoltre è previsto, in caso di inerzia anche della Regione ad esercitare il potere sostitutivo, l’intervento del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 3 prevede la nomina della stazione appaltante con maggioranza qualificata dei Comuni dell’ambito, qualora nell’ambito non sia presente il Comune capoluogo di provincia, e una proroga dei termini dell’intervento sostitutivo della Regione per gli ambiti con termini già scaduti o con scadenza ravvicinata. Il comma 3 bis prevede una proroga dei termini per gli ambiti che sono stati interessati in maniera significativa dal terremoto del maggio 2012. Infine il comma 6 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di emanare linee guida per la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente.
11. Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 – convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (GU n.43 21 febbraio 2014)
Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
L’articolo 1, comma 16, modificando l’articolo 15, comma 5 del Dlgs 164/2000, prevede che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo siano detratti sempre anche i contributi privati e che per gli aspetti in cui gli atti concessori non prevedano una propria metodologia si debba fare riferimento alle linee guida predisposte da MISE, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del DL 69/2013. Inoltre, il comma 16 prevede che l’ente locale concedente prima della pubblicazione del bando di gara invii per verifica all’Autorità la documentazione con il calcolo dettagliato del valore di rimborso, qualora tale valore sia superiore del 10% alla RAB di località, e che la stazione appaltante tenga conto di eventuali osservazioni dell’Autorità nel valore da inserire nel bando di gara. E’ prevista anche un’ulteriore proroga dei termini per la nomina della stazione appaltante e della pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi tre raggruppamenti.
12. Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 (GU n.129 del 6 giugno 2014)
Approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014.
Con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 è stato approvato il documento MISE Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014 ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Tabella Excel Foglio riassuntivo calcolo valore di rimborso.
Errata corrige Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas natura del 27 giugno 2014
Testo coordinato Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas natura del 7 aprile con errata corrige 27 giugno 2014
13. Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 (GU n.192 20 agosto 2014 – Supplemento ordinario n.72)
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
L’articolo 30 bis, comma 1, modificando l’articolo 15, comma 5 del Dlgs 164/2000, prevede che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo si segua la metodologia specificata nei contratti solo se stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del DM 11 novembre, 2011 n. 226, altrimenti si deve fare fare riferimento alle linee guida predisposte da MISE, approvate con DM 22 maggio 2014.
I commi 2 e 4 prevedono un’ulteriore proroga dei termini per la pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi sei raggruppamenti, ai fini dell’intervento sostitutivo della regione e delle penali previste dall’art. 4, comma 5, del DL 21 giugno 2013, n. 69. Il comma 3 prevede che tali ulteriori proroghe non si applicano agli ambiti interessati da eventi sismici del maggio 2012, per cui i termini erano già stati prorogati di 24 mesi.
14. Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 – convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (GU n.49 28 febbraio 2015)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
La legge di conversione ha disposto che all’articolo 3 del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 siano aggiunti i commi 3-ter e 3-quater, riportati di seguito:
3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, e’ prorogato al 31 dicembre 2015.
3-quater. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all’allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all’11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
15. Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 (G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015)
Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 – Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
Il regolamento introduce modifiche al DM n. 226/2011 per renderlo congruente con le novità legislative intervenute dopo la sua emanazione e con la regolazione del IV periodo tariffario (2014-2019), definisce le modalità operative da seguire per il rispetto del criterio di gara relativo agli interventi di efficienza energetica nell’ambito ed esplicita i chiarimenti all’art.5 sul calcolo del valore di rimborso già forniti con le Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, approvate con DM 22 maggio 2014.
N.B. I presenti allegati sono pubblicati a fini di agevolarne la lettura da parte degli utenti. Farà fede il testo del Decreto alla pubblicazione in G.U.

Regolamento criteri di gara – Testo coordinato DM 12 novembre 2011, n. 226 con DM 20 maggio 2015
Allegato 2 – Bando di gara – Testo coordinato DM 12 novembre 2011, n. 226 con DM 20 maggio 2015
Allegato 3 – Disciplinare di gara – Testo coordinato DM 12 novembre 2011, n. 226 con DM 20 maggio 2015
16. Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 – convertito con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21 (GU n.47 del 26 febbraio 2016)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
La legge di conversione ha disposto che all’articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 siano aggiunti i commi 2-bis e 2-ter, riportati di seguito:
2-bis. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all’allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell’ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull’ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L’importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all’articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell’importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
b) i commi 4 e 5 (sanzioni per i Comuni) sono abrogati.
A seguito di tale intervento normativo, si riporta la Tabella recante per ciascun ambito le date aggiornate per l’intervento sostitutivo della Regione, in caso di mancato avvio della gara nei termini.
17. Circolare direttoriale 23 marzo 2017
Gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
Campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla luce dello schema di decreto correttivo.
18. Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (GU n.49 del 28 febbraio 2017)
Proroga e definizione di termini
L’articolo 6, comma 5, proroga di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi per gli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall’articolo 1 ed elencati negli allegati 1 e 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016)

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