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Il garante per la concorrenza critica l’ATEM Alessandria 2

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito l’Autorità), nella sua riunione del 29 maggio 2018, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla metodologia utilizzata dal Comune di Alessandria per la determinazione del valore di rimborso della rete (c.d. VIR) da corrispondere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio comunale per il caso in cui, a esito della relativa gara d’Atem, questi risultasse essere il gestore uscente.
In proposito, infatti, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ha trasmesso all’Autorità la propria Deliberazione n. 113/2016, del 17 marzo 2015, recante “Osservazioni riguardanti il valore di rimborso per i Comuni dell’Atem Alessandria 2-Centro”, con cui ha contestato a codesto Comune la determinazione del VIR. – LEGGI LA SEGNALAZIONE COMPLETA DAL SITO DELL’AUTORITA’ oppure LEGGI TUTTO IL BOLLETTINO DELL’AUTORITA’