Gare gas, Antitrust: Mise chiarisca sullo sconto

Il Garante chiede al ministero di modificare il DM 226/2011 sul Disciplinare tipo per sancire che ai fini della quantificazione dello sconto fa fede il VIR indicato nel bando

L’Antitrust ha inviato al ministero dello Sviluppo economico una segnalazione in cui chiede che il Mise modifichi il decreto ministeriale 226 del 12 novembre 2011 sul Disciplinare delle gare per il servizio di distribuzione gas in tema di sconto sul costo del servizio offerto dai partecipanti alla gara, uno dei parametri economici per la selezione del nuovo gestore. In particolare in una segnalazione del 15 novembre e pubblicata oggi sull’ultimo Bollettino il Garante chiede che il Mise chiarisca nel testo che nonostante il valore industriale residuo degli impianti dichiarato nel bando di gara sia soggetto a successive modifiche, ai fini della quantificazione dello sconto esso è da considerarsi definitivo – un principio già enunciato dal ministero in una delle FAQ agli operatori ma non ancora trasposto nel decreto.
“L’Autorità – si legge in particolare nella segnalazione – osserva che, in relazione alla sola definizione dello sconto massimo, la provvisorietà del valore di riferimento del VIR (sulla cui base viene determinato il valore massimo dello sconto) ha delle conseguenze negative sotto il profilo concorrenziale, in quanto genera un’incertezza a danno dei potenziali partecipanti alla gara, suscettibile di scoraggiare la presentazione delle offerte. Infatti, come previsto dal Disciplinare tipo, il valore definitivo del VIR, determinato solo all’esito del contenzioso e mai pronosticabile con precisione, inciderà anche sul valore massimo dello sconto, con l’effetto di rimandare ad un momento successivo alla gara la precisa quantificazione di uno degli elementi che determinano l’esborso economico derivante dalle obbligazioni assunte attraverso l’offerta presentata in gara. Tale circostanza rappresenta un fattore di rischio eccessivo ed un onere ingiustificato a carico dei potenziali partecipanti alla gara. È invece evidente che il parametro per la quantificazione dello sconto offerto dovrebbe essere noto in maniera definitiva sin dal momento della formulazione dell’offerta”, sottolinea l’AGCM.
Con riferimento alla FAQ, poi, il Garante osserva che “il citato chiarimento del Ministero, nel commentare la criticità del passaggio rilevante del Disciplinare tipo, si conclude avvertendo anche che: “sarà colta la prima occasione utile per rettificare materialmente il testo.” Ad oggi, tuttavia, tale rettifica non è stata ancora apportata. Nella attuale situazione, pertanto, permangono nel sistema normativo e regolamentare prescrizioni tra loro contraddittorie che possono ingenerare confusione nelle stazioni appaltanti col rischio che la clausola restrittiva contenuta nel Disciplinare tipo venga comunque replicata nei bandi che saranno pubblicati in futuro”.
Da qui la richiesta che il MiSE “modifichi tempestivamente il Disciplinare tipo eliminando la clausola che prevede che, anche nella formula di determinazione dello sconto massimo che può essere offerto sulla remunerazione tariffaria, il VIR di riferimento venga sostituito con il VIR accertato ad esito di eventuale contenzioso”.

L’Autorità invita il ministero a comunicare entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione le determinazioni assunte con riguardo a quanto in essa evidenziato. In allegato la segnalazione, che parte dall’esame del bando di gara per l’ATEM Torino 1, pubblicata a maggio scorso (v. Staffetta 27/05).

STAFFETTA 25/11/2019