Servizio per la distribuzione gas: il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea l’applicabilità dell’articolo 174 comma 4 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.50/2016)
“..l’aggiudicatario della gara d’ambito dovrà comunicare alla Stazione appaltante, successivamente all’aggiudicazione della concessione e, al più tardi, all’inizio dell’esecuzione della stessa, i riferimenti dei subappaltatori di lavori e servizi (dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali)”.
Lo ha ricordato il Ministero dello Sviluppo Economico. Tra le FAQ sul sito del ministero si legge infatti: servizio
L’art. 174 del Codice appalti (Parte III – Contratti di concessione) prevede l’ipotesi del subappalto di lavori e forniture. In particolare, la norma di cui al comma 4 disciplina il caso in cui: “Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l’impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.”. Tale disposizione si ritiene applicabile alle gare per la distribuzione del gas naturale, considerato il quadro normativo vigente così come anche esplicitato dall’art. 128 comma 27quinquies del D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. – VAI AL CODICE DEGLI APPALTI
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